Abbiamo già ampiamente trattato la normativa riguardante il decreto FER1, descrivendone le opportunità e dando risposta a tutte le domande più frequenti.
In questo articolo, invece, andremo ad approfondire due aspetti che il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha provveduto a chiarire. Scopriamoli insieme.
Decreto FER1
QUESITO N.1: connessione di impianti fotovoltaici del nuovo decreto FER1 sullo stesso POD di impianti esistenti.
E’ possibile accedere al Decreto FER 1 in presenza di un piccolo impianto in Scambio sul Posto (SSP)?
Il GSE ha ribadito che sul medesimo POD (Point of delivery – punto di consegna) dove era già presente un impianto, anche se non incentivato, non è possibile connettere un impianto che ha accesso al Decreto.
E’ invece possibile usare la superficie rimanente del tetto per realizzare un nuovo impianto, purchè i due impianti non siano in alcun modo connessi tra loro, ma attivando un nuovo POD.
QUESITO N.2: impianti fotovoltaici realizzati su tetti dove è stato bonificato l’amianto.
Può esserci non coincidenza tra il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico e il soggetto che paga i lavori di bonifica dell’eternit?
Nello specifico il GSE ha affermato:
“…non vi sono nel DM 4 luglio 2019 e nei relativi Regolamenti Operativi, condizioni che impongono a un Soggetto Responsabile di un impianto identificabile nel Gruppo A-2 l’obbligo di sostenimento delle spese di completa rimozione dell’eternit o dell’amianto dalle coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione delle quali è poi installato l’impianto fotovoltaico. Resta però fermo l’obbligo della trasmissione della documentazione prevista dai summenzionati allegati D ed F ai Regolamenti Operativi.”
Fonte: FuturaSun
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