Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica

Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica

Fondo Nazionale Efficienza Energetica

In questo articolo approfondiremo il tema dell’incentivazione delle Fonti Rinnovabili e il nuovo Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, per informare i professionisti del settore sui meccanismi di incentivazione e supporto per il raggiungimento dei target definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Gli obiettivi del PNIEC

Gli obiettivi del PNIEC prevedono:

  •  una diminuzione dei consumi di energia primaria del 43% rispetto al 2007 per la parte di settore ETS (settori industriali energivori);
  •  una diminuzione del 33% dei consumi di energia primaria per tutti i settori NON ETS, come  trasporti, riscaldamento, agricoltura, rifiuti e piccoli impianti;
  •  una riduzione dei consumi pari al 39,7% dell’energia finale.

Inoltre, il 30% dei consumi finali lordi di energia dovrà essere coperto da Fonti Energetiche Rinnovabili, entro il 2030.

Energia clima 2030

Fondo Nazionale Efficienza Energetica

Cos’è

Efficienza Energetica

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica – FNEE è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO (Energy Service Company) e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

Tale Fondo favorisce gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.

Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017.

Cosa sostiene

Nello specifico, gli interventi sostenuti devono riguardare:

  • la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
  • la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento;
  • l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica;
  • la riqualificazione energetica degli edifici.

Le risorse finanziarie stanziate per l’incentivo FNEE ammontano a circa 310 Milioni di Euro.

Gestione

Invitalia

La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresaInvitalia, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvederà a pubblicare le modalità operative per la presentazione dei progetti. Invitalia attua la misura a sportello. Pertanto, le domande inviate saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci saranno graduatorie.

Le Agevolazioni del Fondo Nazionale Efficienza Energetica

Il Fondo ha una natura rotativa ed offrirà garanzie e finanziamenti a tasso agevolato:

  • Per la PA, le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento;
  •  Per le imprese e le ESCO, le agevolazioni sono concesse sia sotto forma di finanziamento che di garanzia.

I costi ammissibili

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica:

  • Consulenze (nella misura massima del 10% delle spese ammissibili): con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione ed implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici.
  • Impianti, macchinari e attrezzature: le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento.
  • Interventi sull’involucro edilizio: comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico.
  • Infrastrutture specifiche: comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica – comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.

Le spese non ammissibili

Le spese non ammissibili riguardano:

  • I beni acquisiti attraverso locazione finanziaria;
  • Macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • Automezzi e attrezzature di trasporto targati;
  • Spese di finanziamento, notarili, relative a imposte, tasse o scorte;
  • Consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario;
  • Spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, suscettibili di autonoma utilizzazione.

Per le PA ed ESCO, i costi agevolabili sono pari a quelli ammissibili.

Per le imprese, nel caso di efficientamento di edifici o processi, i costi agevolabili sono pari agli investimenti addizionali sostenuti per l’Efficienza Energetica.

Le sezioni del Fondo Nazionale Efficienza Energetica

Si articola in due sezioni che operano per:

  1. la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
  2. l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo

Inoltre, la sezione garanzie prevede una riserva del 30% per gli i interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% delle risorse stanziate per la concessione di finanziamenti è riservata alla PA.

Cumulabilità

Per concludere, è altresì previsto che le agevolazioni concesse alle imprese siano cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del Regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda le agevolazioni concesse alla Pubblica Amministrazione, esse sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% dei costi ammissibili.

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