Gse, tutto quello che devi sapere sugli Extra profitti e la richiesta di esenzione

Gse, tutto quello che devi sapere sugli Extra profitti e la richiesta di esenzione

extra-profitti-gse

EXTRA PROFITTI – L’11 giugno 2022 il GSE ha informato di aver pubblicato sul proprio sito, accessibile da ciascun cliente con le credenziali già in essere, una sezione denominata «Portale Extra Profitti».

I produttori che ricadono all’interno dei soggetti interessati (art. 15-bis del DL 4/2022 convertito dalla Legge 25/2022), devono produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 per ciascun impianto, entro il 10 agosto 2022, attestante per ogni impianto di produzione:

  • la presenza di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022;
  • se il prezzo è legato al prezzo spot o meno;
  • i corrispondenti volumi contrattuali;
  • la formula per il calcolo del prezzo medio di cessione dell’energia.

Nella definizione di contratti da includere, sono ricompresi a titolo esemplificativo: contratti di copertura finanziaria, contratti di portafoglio impianti, contratti che coprono parzialmente energia prodotta sia in termini di quantità che temporali.

Cosa vuol dire? Il Decreto in oggetto fa riferimento agli impianti in Conto Energia fino al Quarto Conto Energia (compreso). In pratica, il GSE effettuerà un ricalcolo con rimodulazione del prezzo d’acquisto dell’energia immessa in rete in riferimento agli “extra profitti” ricevuti in questi mesi di aumento del prezzo dell’energia elettrica.

La pratica di inserimento dati riguarda i soli clienti in contratto di cessione con compravendita (Traders) e non i clienti che beneficiano di contratti di scambio sul posto (SSP) o Ritiro dedicato (RId).

I suddetti contratti, essendo già gestiti dal GSE, non necessitano di integrazioni documentali ulteriori, dunque non necessitano dello svolgimento della pratica al portale Extra Profitti. Il tutto avverrà in automatico con appositi ricalcoli GSE. Per i Clienti con contratti di vendita a Traders fuori da regime GSE, invece, la pratica è da svolgere entro il termine del 10 agosto 2022.

Andiamo ad approfondire la normativa di riferimento.

Extra profitti: normativa di riferimento

  • decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (di seguito: decreto-legge 4/22).
  • decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22).
  • documento per la consultazione 29 marzo 2022, 133/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 133/2022/R/eel) e le osservazioni pervenute.
  • deliberazione 21 GIUGNO 2022 266/2022/R/EEL attuazione dell’articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art 15-bis del decreto 4/22 – Art 3 e All I-bis

Dal 1 febbraio 2022 sino al 31 dicembre 2022, i ricavi derivanti dalla vendita di energia per alcuni impianti a fonte rinnovabile non possono superare i valori di seguito (prezzo di riferimento):

  • 58 euro MWh al Nord
  • 58 euro MWh al centro nord
  • 57 euro MWh al centro sud
  • 56 euro MWh in zona sud
  • 61 euro MWh in Sardegna
  • 75 euro MWh in Sicilia.

Come si calcola il tetto?

L’energia continua ad essere venduta ai traders o al GSE con il meccanismo di ritiro dedicato o di scambio sul posto.

Se i contratti sono a prezzo zonale o in ritiro dedicato, i ricavi della vendita in eccesso rispetto al tetto dovranno essere restituiti.

Se i contratti stipulati con i trader sono a prezzo diverso dal prezzo zonale, il calcolo delle restituzioni sarà fatto diversamente a seconda che si tratti di contratti stipulati prima o dopo il 27 gennaio 2022.

Per contratti stipulati prima del 27 Gennaio 2022, il produttore sarà tenuto a restituire la differenza fra quanto incassato dal trader e il tetto.

Per contratti stipulati dopo il 27 gennaio 2022 il produttore, a prescindere dal prezzo stipulato con il trader, sarà tenuto a restituire la differenza fra il prezzo zonale e i prezzi massimi.

A chi si applica il prelievo?

L’art. 2 disciplina che il prelievo si applica a:

  • impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW in Conto Energia che ricevono un incentivo fisso in aggiunta al valore dell’energia (primo Conto Energia, secondo Conto Energia, terzo Conto Energia, quarto Conto Energia ad eccezione degli impianti «feed in tariff»);
  • impianti fotovoltaici, eolici, geotermici e idroelettrici con potenza superiore a 20 kW entrati in esercizio prima del 01/01/2010 non incentivati.

Il prelievo è utilizzato per contribuire alla copertura del fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilabili (art. 6).

A chi non si applica il prelievo?

Lo stesso art. 2 disciplina che il prelievo non si applica a:

  • impianti fotovoltaici che non hanno incentivi post 1/1/2010;
  • impianti che rientrano nel FER1 incentivati con gli attuali meccanismi incentivanti del DM 4 Luglio 2019;
  • gli impianti incentivati secondo il quinto Conto Energia e quella parte degli impianti in quarto Conto Energia ai quali si applica un meccanismo incentivante sostanzialmente analogo a quello del quinto Conto Energia.

Energia oggetto di esclusione, ai sensi della norma Extra-Profitti

  1. La quota di energia relativa a contratti non collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia, il cui prezzo medio sia risultato non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento zonale indicato nel Decreto.
  2. La quota di energia relativa agli impianti che beneficiano dello Scambio sul Posto: è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 e sarà calcolata dal GSE in fase di riconoscimento del conguaglio annuale per lo Scambio sul Posto.
  3. La quota di energia relativa a impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009 per i quali è stato effettuato un intervento di potenziamento, incentivato o non incentivato, in data successiva al 31 dicembre 2009: la quota di esclusione è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022. La quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento, se incentivata, deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell’energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione ma viene esclusa la corrispondente misura oraria. 
  4. La quota di energia ceduta a titolo gratuito alle Regioni, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e dell’articolo 13 del DPR 670/72 per le Province autonome di Trento e di Bolzano (ivi inclusa la relativa monetizzazione).
  5. La quota di energia ceduta alle cooperative storiche o a cooperative esistenti equiparate a quelle storiche, calcolata dalla cooperativa e trasmessa al GSE con le modalità definite da quest’ultimo.
  6. La quota di energia ceduta e precedentemente prelevata dalla rete, relativa a eventuali sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche), qualora il produttore disponga dei dati necessari per la sua determinazione, espressa mensilmente come rapporto tra l’energia ceduta derivante da precedenti prelievi e l’energia ceduta per il corrispondente periodo.
  7. La quota di energia relativa a impianti oggetto di rifacimento entrati in esercizio, a seguito del rifacimento, prima dell’1 gennaio 2010 o nel caso di impianti oggetto di potenziamento per i quali la parte potenziata è entrata in esercizio prima dell’1 gennaio 2010: è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022. La quantità incentivata deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell’energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione in quanto la suddetta unità di produzione sarà esclusa dal perimetro di applicazione della norma. 

Procedura di identificazione

Terna, sulla base dei Dati GAUDÌ ed eventuali informazioni richieste ai gestori, comunica al GSE l’elenco degli impianti soggetti al prelievo fornendo le informazioni minime necessarie:

  • POD (“point of delivery” – punto di consegna).
  • Data entrata in esercizio – esclusivamente per gli impianti rientranti all’interno dell’art.2, comma 1, lettera b sono considerate le sezioni entrate in esercizio prima del 1° gennaio 2010 ai sensi della definizione di cui alla medesima Delibera. 
  • Potenza dell’impianto come definita dalla Delibera – sono considerati esclusivamente gli impianti che al 27 gennaio 2022 hanno una potenza complessiva maggiore di 20 kW.
  • Estremi del produttore.

Modalità di invio delle dichiarazioni

Per accedere al servizio, l’utente dovrà inserire le proprie credenziali dell’Area Clienti GSE o utilizzare la propria utenza SPID. Una volta effettuato l’accesso, dovrà scegliere l’Operatore in perimetro e selezionare “EP – Extra Profitti” dal menù “SERVIZI”. Cliccando il tasto “accedi” del box Invia e gestisci le dichiarazioni”, l’Utente verrà indirizzato al portale dedicato “Extra Profitti” da dove potrà avviare l’iter di compilazione e procedere all’invio delle DSAN. Cliccando il pulsante Invia nuova dichiarazione” sarà possibile selezionare l’impianto di interesse per il quale si vuole inviare la DSAN, dichiarare l’eventuale presenza di contratti stipulati e di quote di esclusione.

Tempistiche di invio della dichiarazione

Il Produttore, ai sensi dell’articolo 3.1 della Deliberazione ARERA 266/2022/R/EEL, potrà inviare la DSAN entro il 10 agosto 2022. Ai fini del suddetto invio, il GSE ha reso disponibile ai Produttori interessati un portale dedicato raggiungibile accedendo tramite l’Area Clienti GSE e selezionando “EP – Extra Profitti” dal menù “SERVIZI”. Per tutta la durata di tale periodo il produttore potrà modificare una DSAN in bozza oppure annullare una DSAN già inviata per poterne inviare una nuova con dati rettificati.

Scaduto il termine di cui sopra, il Produttore non potrà più modificare o rettificare i dati inseriti nella DSAN. Laddove il Produttore non abbia alcuna DSAN in stato “inviata” alla data del 10 agosto, si assume che non siano presenti contratti di fornitura e/o altri contratti ammissibili secondo quanto disposto dall’articolo 3.6 della Delibera ARERA 266/2022/R/EEL e, conseguentemente, l’impianto si intenderà incluso integralmente nel meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’articolo 15-bis del Decreto.

Dichiarazione del Produttore

La dichiarazione del produttore (art. 3) deve definire per energia elettrica prodotta e immessa per ciascun impianto è ceduta nell’ambito di uno o più contratti conclusi prima del 27 gennaio 2022.

In caso negativo non ci sono ulteriori specifiche da dare. In caso positivo occorre indicare:

  1. se i prezzi indicati in ciascuno dei contratti sono collegati all’andamento dei prezzo spot dell’energia elettrica;
  2. i volumi contrattualmente previsti;
  3. descrizione dettagliata della struttura contrattuale e la formula di calcolo del prezzo medio dell’energia elettrica. In presenza di più contratti, di più tecnologie e variabili, il prezzo deve essere determinato in modo omogeneo al prezzo di riferimento:
  • il prezzo va ponderato per le quantità orarie;
  • può includere altre componenti (profilazione, capacità di trasporto, etc.) che però devono essere adeguatamente giustificate;
  • non include gli sbilanciamenti, servizi ausiliari e altre voci non omogenee;
  • il risultato ottenuto dalla formula, qualora il prezzo medio sia definibile ex ante, comparato con il 10% di tolleranza. In caso non sia definibile, GSE effettua stime in acconto;
  • eventuale obbligo di cessione gratuita alle regioni identificate;
  • impegno a rendere disponibili al GSE i contratti;
  • in caso di accumuli, l’eventuale scelta di esclusione della parte di energia elettrica immessa imputabile all’energia elettrica prelevata dalla rete per gli accumuli che poi hanno generato l’energia elettrica immessa.

Definizione della quantità oggetto di regolazione

Il GSE, per ciascun impianto, identifica (art. 4) la quantità oraria di energia elettrica immessa oggetto di regolazione. TERNA deve fornire i dati su base oraria. Tale quantità è definita come il totale dell’energia elettrica immessa decurtando i seguenti valori:

  • misura di energia elettrica riferita a contratti stipulati prima del 27 gennaio 2022. La misura può essere l’intera energia elettrica ceduta oppure il rapporto tra i volumi contrattuali e l’immessa. In questo caso se i contratti: hanno prezzo non legato al prezzo spot e comunque non maggiore del prezzo di riferimento, la quantità di energia elettrica immessa come sopra calcolata va tolta dal calcolo; nel caso contrario, l’energia elettrica immessa rimane nel calcolo ma gli si applica un differenziale economico calcolato ad hoc;
  • nel caso di impianti in SSP la quota di esclusione è l’energia scambiata;
  • in caso di rifacimenti/potenziamenti ante 2010 con contatore apposito si decurta la produzione altrimenti si calcola una proporzione;
  • in caso potenziamenti post 2010 con contatore apposito si decurta la produzione altrimenti si calcola una proporzione;
  • nel caso di pompaggi, tipicamente idroelettrici, si può escludere la parte di energia elettrica derivante da precedenti prelievi;
  • nel caso di cessione gratuita alle Regioni si può escludere la percentuale ceduta gratuitamente.

Quantificazione e regolazione delle partite economiche

Secondo l’art. 5, il GSE, per ciascun impianto e per ciascuna ora, calcola il prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa maggiorata del fattore di perdita e la differenza tra i prezzi di cui al comma 3 del 15bis, avendo riguardo ai seguenti punti.

In presenza di contratti di fornitura, i produttori al termine del 2022 trasmettono a conguaglio, secondo le modalità definite dal GSE, il prezzo medio di cessione come risultante dalla formula dichiarata, unitamente ad una attestazione rilasciata da una società di revisione. L’attestazione va rilasciata anche nel caso in cui il prezzo medio fosse stato già disponibile alla dichiarazione iniziale.

In presenza di contratti di fornitura non esentati dalla normativa, l’energia immessa viene moltiplicata per la differenza tra prezzo di riferimento e prezzo medio del contratto di fornitura, l’eccedenza con la formula standard.

Approfondiamo ora la regolazione delle partite economiche che viene effettuata dal GSE.

  • Ad ottobre viene conguagliato il periodo febbraio agosto. Successivamente la regolazione avviene mensilmente (novembre regola settembre).
  • A maggio 2023 viene effettuato l’eventuale conguaglio dal GSE.
  • Per gli impianti in RID che non applicano i Prezzi Minimi Garantiti (PMG), il GSE a partire dalle competenze di agosto eroga direttamente il netto.
  • Per gli impianti in RID che applicano Prezzi Minimi Garantiti (PMG), il calcolo sarà fatto a conguaglio alla fine del 2022.
  • Per gli impianti in SSP il calcolo sarà fatto a fine 2022.
  • Eventuali impianti rientranti nel 15bis e nel capacity market / impianti essenziali 2022, devono darne comunicazione ad ARERA per effettuare specifiche valutazioni.
  • Il GSE può operare compensazioni con altre partite economiche (tariffe).
4Energy

Fonte: Webinar “Del 266/2022: attuazione all’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022” sugli extra profitti, Italia Solare

 

LEGGI ANCHE: “Rapporto statistico solare fotovoltaico 2021 del GSE

40 Comments
  1. luana
    Lug, 20, 2022

    la presente per chiedere un chiarimento:
    1) la presenza di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022? a cosa si riferisce? contratti di fornitura passiva dell’e.e. stipulato con un fornitore?
    2) quindi gli impianti un RID con il GSE ( a prescindere che siano prezzi zonzli o prezzi minimi garantiti) sono esclusi) e quelli in SSP??

    • Federica Marini
      Lug, 26, 2022

      Salve Luana, siamo a darle risposta affermativa riguardo quanto da lei richiesto. Cordialmente, il team 4 Energy

  2. Antonino
    Lug, 21, 2022

    Salve, leggendo il vostro articolo parrebbe che l’invio della pratica costituisca un obbligo per il produttore quando invece il comma 2 dell’art 15 bis riporta “I produttori interessati”. Ho capito bene o mi ono sbagliato?

    • Federica Marini
      Lug, 26, 2022

      Salve Antonino, è un obbligo per tutti coloro che hanno un contratto di cessione con compravendita (Traders). Diversamente, gli utenti che hanno la convenzione SSP o RID possono scegliere se dichiarare o meno l’esistenza di contratti di fornitura stipulati prima del 27 Gennaio 2022 in quanto il GSE possiede già tutti i dati utili. Speriamo di essere stati esaustivi nella risposta. Un caro saluto dal team 4 Energy

  3. Maurizio Sciacca
    Lug, 26, 2022

    scusate parlano di RELAZIONE TECNICA per gli extraprofitti per cosa? esiste un modello ?

    • Federica Marini
      Ago, 2, 2022

      Salve Maurizio, si riferisce alla relazione tecnica asseverata? Per ora non esiste alcun modello, dovrebbe uscire tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Speriamo di esserle stati di aiuto. Un caro saluto dal team 4 Energy srl

  4. Nadia
    Lug, 29, 2022

    Buongiorno, abbiamo un impianto >20 kw dal 2008.(secondo conto energia) percepiamo un importo fisso al kwh da sempre. Sullo stesso impianto abbiamo il ritiro dedicato e anche qui percepiamo sempre lo stesso importo. Abbiamo ricevuto la pec per l’invio della dichiarazione ma non capiamo se dobbiamo compilarla o meno.Piu’che altro non sappiamo che % e importo inserire allo voce % ENERGIA MERCATO A TERMINE. Mi potete aiutare ?grazie mille Saluti

    • Federica Marini
      Ago, 2, 2022

      Salve Nadia, gli utenti che hanno la convenzione RID possono anche non dichiarare l’esistenza di contratti di fornitura stipulati prima del 27 Gennaio 2022 in quanto il GSE possiede già tutti i dati utili. Speriamo di esserle stati d’aiuto. Un caro saluto dal team 4 Energy

      • Cristina
        Ago, 10, 2022

        Io sono nella stessa situazione di Nadia, quindi non è necessario inviare la dichiarazione richiesta?

        • Federica Marini
          Ago, 25, 2022

          Salve Cristina, giusto. Cordiali saluti dal team 4 Energy

  5. Luca
    Ago, 1, 2022

    Buongiorno sono un produttore di energia idroelettrica in regime di ritiro dedicato a prezzi minimi garantiti con convenzione gse antecedente al 2010… Quindi soggetto (dal mio capire) rientrante nella delibera extraprofitti. Ora la mia domanda è questa.. Sono obbligato ad inviare tale dichiarazione o gse farà tutto in automatico? In caso non invio la dichiarazione cambierà qualcosa nel conguaglio di fine 2022? Grazie Buona Giornata

    • Federica Marini
      Ago, 2, 2022

      Salve Luca, noi siamo specializzati sull’energia solare e non sull’idroelettrica. Le possiamo comunque dire che gli utenti che hanno la convenzione RID possono scegliere se dichiarare o meno l’esistenza di contratti di fornitura stipulati prima del 27 Gennaio 2022 in quanto il GSE possiede già tutti i dati utili. Non cambierà nulla nel conguaglio. Buona giornata a lei, cordiali saluti dal team 4 Energy

  6. Roberto Biondini
    Ago, 8, 2022

    Buongiorno!

    Rientro nel ritiro dedicato e IV conto energia 05-05-2011, impianto a terra da 92 Kwp. Dalle FAQ del Gse che ho potuto leggere rientro automaticamente nella norma EXTRA PROFITTI, senza alcuna possibilità di presentare entro il 10-08-2022 la dichiarazione di esclusione. E’ così? allego le FAQ che mi hanno fatto maturare questa considerazione:

    KB0015249 : Gli impianti che cedono energia al GSE tramite contratti di Ritiro Dedicato o Scambio sul Posto sono inclusi nel perimetro della Norma Extra Profitti?
    KB0015251 : In caso di contratti in Ritiro Dedicato o Scambio Sul Posto relativi a impianti rientranti nel perimetro di applicazione della Norma Extra Profitti, c’è l’obbligo di inserire la Dichiarazione di esenzione?
    KB0015250 : Ai fini dell’invio della Dichiarazione di esenzione il Ritiro Dedicato e lo Scambio sul Posto sono considerati contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022 o contratti assimilabili ai sensi della Deliberazione ARERA 266/2022/R/EEL?
    KB0015253 : Come avviene il calcolo del meccanismo di compensazione a due vie previsto dalla Norma Extra Profitti da parte del GSE?
    KB0015254 : Come vengono gestiti i calcoli in caso di contratto di Ritiro dedicato?

    Grazie
    Roberto 3289686727

    • Federica Marini
      Ago, 25, 2022

      Salve Roberto e grazie per averci scritto. Si è come ha precedentemente indicato. Un caro saluto dal team 4 Energy

  7. Antonella
    Ago, 9, 2022

    Salve,
    per impianto di circa 150 kW, che ha cessato il contratto di ritiro dedicato al 31/01/2022 e a partire dal 01/02/2022 cede l’energia ad un prezzo variabile ad un trader, la dichiarazione richiesta dalla delibera 266/2022/R/EEL va trasmessa al GSE? In che modo va indicato ciò nella relazione tecnica?

    • Federica Marini
      Ago, 25, 2022

      Salve Antonella, l’invio della richiesta andava effettuato entro il 10 agosto 2022. Un caro saluto dal team 4 Energy

  8. Lucia
    Ago, 18, 2022

    Buongiorno, abbiamo un impianto >20 kw dal 2011.(quarto conto energia) percepiamo un importo fisso al kwh da sempre. Sullo stesso impianto abbiamo il ritiro dedicato e qui nonpercepiamo sempre lo stesso importo. Ora,mi piacerebbe capire su quale parte dei nostri profitti va ad impattare questa norma e tentare un calcolo almeno approssimativo di quanto ci verrebbe eventualmente tolto o maggiorato. Grazie

    • Federica Marini
      Ago, 25, 2022

      Salve Lucia, l’extraprofitto non impatta sul conto energia, ma sul RID. Il GSE riaddebita la differenza tra il prezzo percepito dal cliente tramite RID dal 1.02.2022 al 31.12.2022 e il prezzo indicato nel decreto nell’allegato. Speriamo di essere stati esaustivi. Un caro saluto dal team 4 Energy

  9. Giovanni
    Ago, 24, 2022

    Buonasera, ho un impianto quarto conto energia scambio sul posto di 60 kw , chiedo se sono sottoposto alla detrazione dell’art. 15 bis extra profit, intendo in particolare la quota di energia immessa in rete e fatturata al GSE al prezzo di mercato spot.
    Grazie

    • Federica Marini
      Ago, 25, 2022

      Salve Giovanni, si, è sottoposto alla detrazione dell’art. 15 bis degli extra profitti. Un caro saluto dal team 4 Energy

  10. Federico
    Ago, 24, 2022

    Buongiorno, abbiamo in azienda un impianto fotovoltaico incentivato con il Quarto Conto Energia e contratto RID, mi sembra di aver capito che per questo impianto non serve far niente in quanto il GSE ha tutti i dati in quanto gestisce lui tutti i flussi di cassa. Stiamo pensando di fare un potenziamento dello stesso impianto: come sarà gestita e contabilizzata l’energia immessa in rete da questa sezione di potenziamento essendo il contatore di scambio con la rete il medesimo (unico POD)? cioè avremo una parte di energia immessa che avrà la tariffa 58 €/MWh (vecchia sezione di impianto) e per l’energia immessa dal potenziamento che tariffa sarà applicata (nuova sezione di impianto)? Spero di essere stato chiaro nella domanda. Saluti Federico

    • Federica Marini
      Ago, 25, 2022

      Salve Federico, chiarissimo. Come hai giustamente scritto, per l’attuale impianto non dovrete fare alcuna comunicazione al GSE. Quella degli extra profitti è una situazione momentanea. Quando effettuerete il potenziamento, potrebbe non essere più richiesto. Ad ogni modo, ai potenziamenti non incentivati non dovrebbe essere posta alcun tipo di tariffa. Un caro saluto dal team 4 Energy

  11. Vanni
    Ago, 26, 2022

    Buongiorno. Ho un impianto aziendale di 70 kw attivo dal 05 05 2015 con SSP. Rientra tra
    impianti fotovoltaici che non hanno incentivi post 1/1/2010? non so come ma ho avuto diverse versioni…..grazie Saluti Vanni

    • Federica Marini
      Set, 2, 2022

      Salve, possiamo confermarle che il suo impianto non rientra nel prelievo riguardante gli extra profitti. Un caro saluto dal team 4 Energy

  12. Andrea
    Ago, 30, 2022

    Buonasera, ho impianti fotovoltaici che accedono al IV conto energia.
    Il tetto al prezzo viene inserito solamente sul RID o riguarda anche il conto energia?

    • Federica Marini
      Set, 2, 2022

      Salve Andrea, riguarda solo il conto energia. Un caro saluto dal team 4 Energy

  13. Alessandro
    Ott, 19, 2022

    Salve, abbiamo ricevuto le fatture del GSE da pagare entro il 31.10.2022, se non si ha liquidità per pagare, il GSE recupera le somme dalle future vendite di energia (compensazione)? vi è una sanzione?

    • Federica Marini
      Nov, 11, 2022

      Salve Alessandro. Se ci sono delle fatture da pagare, la compensazione sarà citata all’interno delle fatture stesse (se prevista). Non sappiamo dirle con certezza se è prevista una sanzione, ma rimane insolvente. Un caro saluto dal team 4Energy

  14. Michele
    Ott, 23, 2022

    Salve sono titolare di un impianto da 6 kW attivato il 25.03.2022 (bonus 110). Controllando le fatture ne noto una negativa superiore ai 400 Euro (emessa il 4 ottobre 22). Ho letto alcune informazioni sugli extra approfitti, ma credevo che riguardasse solo impianti superiori ai 20 kW. Dovrò restituire tale somma a GSE? In caso positivo in che modo? Grazie mille.

    • Federica Marini
      Nov, 11, 2022

      Salve Michele, gli extra profitti non si applicano al suo impianto. Saluti

      • Paolo
        Nov, 12, 2022

        Buongiorno, anche io vedo una fattura negativa di 1100€ sul sito GSE e facendo due conti ho notato che chiedono la restituzione di quanto superi i 58€/MWh , come mi devo comportare? A chi posso fare riferimento?

        • Federica Marini
          Nov, 25, 2022

          Salve Paolo, se ha ricevuto una fattura, la deve pagare. Saluti dal team 4 Energy

  15. Rossano
    Ott, 26, 2022

    Buongiorno, in caso non pagassimo le fatture emesse da GSE per recupero extra profitti e da pagare entro il 31.10.2022, in quali sanzioni andremmo incontro?

    • Federica Marini
      Nov, 11, 2022

      Salve Rossano, sulle eventuali sanzioni non sono ancora chiare le linee guida GSE, ma rimarreste comunque insolventi. Sperando di esserle stati di aiuto, le auguriamo una buona giornata

  16. Michele
    Ott, 26, 2022

    Salve, sono proprietario di un impianto da 6 kW installato in data 25.03.2022 con incentivo 110. Nel mese di ottobre ho rilevato una fattura negativa di 447 Euro. Chiedevo se tale rettifica sia dovuta agli extra profitti. Grazie mille

    • Federica Marini
      Nov, 11, 2022

      Salve Michele, come le abbiamo già risposto, gli extra profitti non si applicano al suo impianto. Cordiali saluti

  17. Manuela
    Ott, 29, 2022

    Scusate ma chi ha un impianto RID con potenza inferiore a 20 kw rientra nel ricalcolo degli importi che GSE ha pagato? A me il GSE non na mai comunicato nulla e ho visto che mi emetterà una fattura in rettifica

    • Federica Marini
      Nov, 11, 2022

      Salve Manuela, non abbiamo compreso la sua domanda. Se vuole, può inviarci una mail a info@4-energy.it, spiegando più nel dettaglio la sua richiesta. Cordiali saluti

  18. alessandra
    Nov, 16, 2022

    buongiorno
    srl con impianto fotovoltaico per produzione energia riceve fattura dal GSE per rettifica prezzo in reverse charge. A che aliquota iva deve fare autofattura interna ? grazie

    • Federica Marini
      Nov, 25, 2022

      Buongiorno Alessandra, l’aliquota IVA sulle autofatture è sempre il 22%. Cordiali saluti dal team 4 Energy

leave a comment