Tutte le novità introdotte dal DL Energia per il Fotovoltaico

Tutte le novità introdotte dal DL Energia per il Fotovoltaico

DL energia

DL ENERGIA – Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce nuove misure urgenti in materia di politiche energetiche. L’obiettivo è quello di semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili e potenziare la produzione energetica nazionale.

Con la Legge n. 34/2022 di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (“DL Energia”), sono state anche introdotte misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo. Verrà velocizzato l’ammodernamento delle linee elettriche esistenti. Verrà semplificato l’iter autorizzativo per l’installazione di impianti rinnovabili in aree particolari, come i siti militari e industriali.

Per tutto ciò che riguarda la deposizione dei cavi, che sono tipicamente sotterranei, viene semplificata la procedura autorizzativa per poter accelerare la messa in opera.

L’installazione sugli edifici di pannelli solari, termici o fotovoltaici, sarà liberalizzata, salvo su edifici considerati beni culturali. Nelle aree industriali, invece, sarà possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60% dell’area industriale di pertinenza.

NUOVE SEMPLIFICAZIONI

Viene esteso il numero di impianti che può essere autorizzato con Cil, Pas e Dila, senza necessità di valutazioni ambientali.

Semplificazioni alla CIL introdotte dal DL Energia

L’autorizzazione con semplice comunicazione non asseverata al Comune è già prevista per l’installazione di impianti su edifici e manufatti fuori terra e per le opere di rete in aree pertinenziali, anche in presenza di vincoli purché non si tratti di beni culturali o di alcune categorie di beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico. Nella nuova formulazione viene chiarito che la CIL si applica anche:

  • nelle zone A del Piano Regolatore generale (centri storici);
  • nelle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, se l’impianto è su tetto piano e se tale tetto non è realizzato con materiali della tradizione locale e l’impianto non è visibile dall’esterno e dai punti panoramici;
  • agli adeguamenti e potenziamenti della rete esterni alle aree degli edifici;
  • nelle aree di notevole interesse pubblico paesaggistico o di interesse culturale, in ogni caso acquisiti tali nulla-osta paesaggistici si può fare la CIL.

Semplificazioni alla PAS introdotte dal DL Energia

Estensione PAS

Estensione PAS per l’installazione di impianti fotovoltaici:

  • di potenza fino a 20 MW, localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, nonchè per le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione;
  • di potenza fino a 10 MW, da realizzare nelle aree idonee (illustrate in seguito);
  • per gli impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 km dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
  • per gli impianti flottanti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e bacini idrici, anche quelli presenti in cave dismesse e canali di irrigazione. Non si applica se i bacini d’acqua ricadono all’interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000.

Estensione PAS anche per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti FER: di potenza inferiore a 300 MW, che non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici.

Aree idonee

Sono adesso considerate aree idonee, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche: 

  • le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.

Per queste aree il DL Energia prevede una nuova “semplificazione”, secondo cui:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la DILA per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; 

b) per impianti di potenza superiore a 1 MWfino a 10 MW: si applica la PAS; 

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l’autorizzazione unica.

Semplificazioni alla DILA introdotte dal DL Energia

È previsto che, oltre che nei casi di modifiche non sostanziali e installazioni di impianti su tetti, la Dila si applichi all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree idonee di potenza inferiore a 1 MW, non sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali e al di fuori delle zone A, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio. Ne consegue che se non ci sono vincoli paesaggistici o culturali potranno con semplice comunicazione essere installati impianti fino a 1 MW in:

  • aree soggette a bonifica;
  • aree entro 300 metri da aree industriali, cave, miniere o stabilimenti produttivi;
  • aree entro 150 metri dalle autostrade o nella disponibilità dei gestori di ferrovie o autostrade;
  • cave e miniere cessate, non recuperate o in stato di degrado ambientale;
  • i potenziamenti degli impianti che avvengano in un perimetro di 300 metri dagli impianti esistenti.

In tutti questi casi, l’autorizzazione si estenderà anche alle opere connesse, purché non debbano essere fatti espropri. Qualora vi siano vincoli paesaggistici, ma non culturali, la procedura di Dila potrà essere fatta comunque dopo avere acquisito il parere paesaggistico positivo. Qualora il parere paesaggistico sia negativo, considerato che per le aree idonee il parere negativo è obbligatorio, ma non vincolante, per consentire all’amministrazione comunale competente di esprimere la propria determinazione anche difforme da quella dell’autorità paesaggistica potrebbe essere preferibile procedere con la procedura abilitativa semplificata.

Fonti: Italia Solare, Avv. Lorenzo Tringali, GIS – Gruppo Impianti Solari

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